Da anni si discute sulle sorti del primo giardino pubblico di Genova, uno dei primi in Italia: quello dell'Acquasola.
Fino al 1468 fu considerato anche bosco sacro, noto anche come luogo per convegni galanti dai tempi di Luigi XII. Attraversò poi un periodo meno
nobile, quando venne utilizzato come discarica dei detriti provenienti dalle demolizioni effettuate in via Balbi e in via Giulia (l'attuale via XX
Settembre), compresi i corpi degli animali da lavoro. Vi furono anche seppellite le vittime della peste del 1656.
Ma nel 1820, grazie al progetto del Barabino, la zona divenne una "amena passeggiata pubblica", dove la banda musicale teneva concerti.
Un'area in pieno centro che non poteva passare inosservata a chi pensa al territorio solo in funzione di una mobilità perversa: spazio alle automobili e
parcheggi ovunque, anche sotto il parco dell'Acquasola.
Trovando il Comune favorevole e pronto a concedere i permessi richiesti affinché «il terreno del parco, nella metà a lato mare, sia scavato in
profondità; che nell'enorme fosso venga costruito un edificio interrato di tre piani destinato a parcheggio; che sul tetto di tale edificio, al livello
del suolo attuale, venga deposto uno strato di un metro e mezzo di terra ove piantare degli alberelli, inevitabilmente destinati a rimanere piccoli per
la mancanza di radici in profondità. Dal tetto del palazzo sotterraneo spunterebbero dei grandi fumaioli destinati al ricambio dell'aria nell'enorme
parcheggio, dove circolerebbero costantemente migliaia di auto, richiamando traffico nel centro cittadino» [Comitato Acquasola].
Ma
una giustizia sembra esserci.
La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato che «interventi che incidono sulla conservazione e l'integrità del bene storico
sono possibili, e dunque autorizzabili, esclusivamente qualora essi mirino a valorizzare o meglio utilizzare il bene protetto, la natura e il
valore». [sentenza 42065 del 29 settembre 2011]
Stop alle costruzioni selvagge in zone protette: anche se i lavori sono stati regolarmente autorizzati con atti amministrativi la cui legittimità era
stata confermata dal Consiglio di Stato, il giudice ordinario può legittimamente bloccarli se ravvisa «l'esistenza del fumus obiettivo di
una violazione che offende interessi protetti».
Nel caso dell'Acquasola «gli interventi sul bene protetto non sono stati progettati e realizzati con la finalità di salvaguardare e
valorizzare la sua natura storica e di attualizzare la destinazione pubblica che gli appartiene, bensì con la finalità di soddisfare beni e interessi
diversi che con quella natura e quella destinazione non hanno relazione alcuna e, anzi, si caratterizzano in concreto come interessi contrapposti».
Spontaneo pensare alle analogie con quanto sta accadendo per il nostro porto: ora è più evidente il diritto dei cittadini a godere di beni tutelati dal
"Codice dei beni culturali e del paesaggio" varato nel 2004, che prevale sulle decisioni del Tar e del Consiglio di Stato.
Il bilanciamento tra l'interesse collettivo e quello privato «non è necessariamente esaurito dalle determinazioni delle amministrazioni
pubbliche». «Interventi che incidono sulla conservazione e l'integrità del bene storico sono possibili, e dunque autorizzabili,
esclusivamente qualora essi mirino a valorizzare o meglio utilizzare il bene protetto, anche mediante modifiche d'uso che ne salvaguardino, pur in una
prospettiva di adeguamento al mutare delle esigenze, la natura e il valore».
"Ci sarà pure un giudice a Berlino", diceva il mugnaio di Potsdam che nel '700, opponendosi al sopruso di un nobile, dopo essersi rivolto invano a tutte
le corti di giustizia, arrivò a Federico il Grande di Prussia e da lui ebbe giustizia.