Porto Cavour: osservazioni al progetto
della Gazzetta di Santa
Richiesta di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e di adeguamento del porto di Santa Margherita
ligure, con riqualificazione degli ormeggi e del litorale Sud con la realizzazione di attività ed opere connesse alla portualità turistica.
Con riferimento alla pubblicazione di quanto in oggetto, relativa all'istanza concorrente presentata ex art. 4, 3° comma, del Dpr n. 509/97 in data
5/9/2011 prot. 28635, si sottopongono le seguenti
osservazioni:
- Inserimento ambientale
- Lo "Studio di inserimento ambientale e paesaggistico" (A06) afferma che «Le imbarcazioni ormeggiate potrebbero limitare le visuali
panoramiche» e «Per quanto riguarda la progettazione del nuovo centro Wellness ed uffici si precisa che dal punto di vista ambientale la
destinazione è sicuramente compatibile e migliorativa rispetto a quella produttiva/artigianale precedentemente svolta.» (pag.11).
«La volumetria progettata dell'edificio "ex Spertini" sarà inferiore rispetto all'insediamento produttivo originario» (pag.12).
«la mitigazione per la limitazione delle visuali panoramiche, che già oggi si riscontra nel periodo estivo, è stata adottata nel progetto
mediante una nuova distribuzione degli ormeggi. L'organizzazione dei nuovi pontili consentirà maggiori scorci prospettici verso lo specchio acqueo.
Inoltre si rileva che per la zona transito, ma anche per gli altri ormeggi, il periodo di maggiore afflusso è circoscritto a circa due mesi all'anno. Nel
periodo invernale molte vengono trasportate presso le aree cantieristiche poste al di fuori del centro cittadino.» (pag.14).
Il progetto riconosce l'impatto negativo su ambiente e paesaggio e lo giustifica prendendo come riferimento i volumi "ex Spertini" realizzati
abusivamente e in quanto tali recentemente demoliti.
Le modalità di utilizzazione del territorio sono determinanti per definire il carattere di una città, le sue prestazioni ambientali e la qualità
della vita dei suoi abitanti: il progetto proposto non tutela l'identità, il patrimonio culturale, l'architettura storica, gli spazi verdi e blu e la
biodiversità della Città.
La sua adozione distruggerebbe il valore storico di uno spettacolare porto evolutosi naturalmente nel tempo.
- Il progetto riconosce altresì «Eventuali effetti sul contesto ambientale che potranno determinarsi sono quelli legati al traffico.
Gli effetti paesaggistici sono quelli dell'impatto visivo che la struttura crea all'interno del contesto già ampiamente urbanizzato.»
(pag.11).
- Tutela del paesaggio
- Il progetto contrasta con il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), aggiornato il 2 agosto di quest'anno, che afferma
«L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni
urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale.
Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto
territoriale preesistente a cui esse rinviano.»
- I contenuti del progetto contrastano anche con le prescrizioni della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall'Italia il 9 gennaio
2006, che ha avviato «una stagione nuova in Europa per quanto riguarda il rapporto che esiste tra i cittadini e i territori nei quali questi si
rispecchiano e si riconoscono (o vorrebbero riconoscersi)».
La Corte costituzionale italiana (sentenza n.367 del 2007) riferendosi alla nozione di paesaggio ha stabilito che «il concetto di paesaggio
indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art.9 della Costituzione ha
sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcuna altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i
contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si tratta peraltro di un valore "primario", come ha già da tempo
precisato questa Corte (sentenza n.151 del 1986; ma vedi anche sentenze n.182 e n.183 del 2006), ed anche "assoluto", se si tiene presente che il
paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n.641 del 1987).
L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle "bellezze naturali", ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che
presentano valore paesaggistico».
- La direttiva del Parlamento europeo 2001/42/CE, recepita nella legislazione italiana con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale", prevede poi la partecipazione delle comunità locali ai processi di conservazione trasformazione e riqualificazione del Paesaggio.
- L'Art.37 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" riguarda la "Tutela dell'ambiente" e afferma «Un livello elevato di tutela
dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile.»
Si richiama inoltre l'art.129 delle "Clausole di applicazione generale" della Costituzione Europea: «
in materia ambientale
E'
fondata sul principio della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all'ambiente e sul principio "chi inquina paga"».
Tutto ciò a protezione dell'ambiente a beneficio delle generazioni attuali e future.
- Impatto socio-economico
- Il porto e le spiagge appartengono a tutti i cittadini: altri possono sfruttarli solo perché i cittadini stessi, attraverso i loro rappresentanti,
danno ad essi una concessione per farlo.
La "Relazione generale" (A01) afferma «L'evoluzione prevista in termini quantitativi consiste nella sistemazione del bacino attuale portandone
la capacità da 350 a 450 PE12.» (pag.6) e «La criticità attuale più evidente è costituita dalla distribuzione delle concessioni demaniali con
evidenti sovrapposizioni di aree ed ormeggi, incongruenze che di fatto non consentono un coordinamento delle attività nautiche e sociali che gravitano
nel porto. Negli anni il porto si è evoluto senza una reale pianificazione. Frutto di questa gestione sono le problematiche connesse alle concessioni in
essere. Le stesse risultano sovrapposte fra loro e carenti degli adeguati spazi di sicurezza.» (pag.14).
Si tratta di motivazioni orientate esclusivamente ai concessionari, senza nessuna attenzione ai benefici per i cittadini, in evidente contrasto
con la sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione (n.42065 del 29 settembre 2011) che afferma «interventi che incidono sulla
conservazione e l'integrità del bene storico sono possibili, e dunque autorizzabili, esclusivamente qualora essi mirino a valorizzare o meglio
utilizzare il bene protetto, la natura e il valore» ed ha bocciato un progetto perché «gli interventi sul bene protetto non sono stati
progettati e realizzati con la finalità di salvaguardare e valorizzare la sua natura storica e di attualizzare la destinazione pubblica che gli
appartiene, bensì con la finalità di soddisfare beni e interessi diversi che con quella natura e quella destinazione non hanno relazione alcuna e, anzi,
si caratterizzano in concreto come interessi contrapposti».
- Il progetto si basa su un modello di porto turistico stanziale, che fornisca ormeggio sicuro nei mesi invernali, ignorando che questo sarebbe
possibile solo in presenza di un'industria cantieristica in grado di assicurare manutenzione adeguata: un'industria che ha abbandonato Santa da anni,
soprattutto per mancanza di spazi.
Il modello portuale più consono alla nostra Città, con una vocazione naturalistica e paesaggistica, è quello di transito.
- Non viene previsto alcun beneficio occupazionale aggiuntivo rispetto all'organizzazione attuale.
- Mobilità e inquinamento
- La costruzione di un megasilo interrato rappresenterebbe un elemento di congestionamento in area di prossimità portuale: un'evidente fonte di
inquinamento ambientale.
Il collegamento con il casello autostradale di Rapallo, già critico, risulterebbe aggravato: il problema viene sottovalutato nella "relazione
generale" (A01) «I parcheggi previsti nel progetto, come indicato nella tavola B20, saranno tutti pertinenziali ai servizi portuali e al centro
Wellness-Benessere pertanto non si prevede un significativo incremento del traffico.» (pag.31), mentre una corretta progettazione imporrebbe un
aggiornamento del Piano Urbano del Traffico, con la riproposizione di un collegamento rapido (forse il tunnel Autostrada-Punta Pedale bocciato a suo
tempo).
- Nessun cenno alla collocazione dei distributori di carburante esistenti, per assicurare sufficienti standard di sicurezza e antinquinamento.
- Nessun cenno all'inquinamento dell'aria dovuto alla nautica da diporto, in presenza di un traffico decisamente superiore a quello attuale.
- Sicurezza del porto
- Lo "Studio Idraulico Marittimo" (A03) riconosce che «Pur non essendo l'area costiera aperta alle mareggiate più intense, come già fatto notare
in precedenza, tuttavia le onde provenienti dal settore di traversia riescono in parte a propagarsi all'interno del bacino, dopo aver subito la
diffrazione da parte della testata del molo, e interessare le aree più vicine all'imboccatura.
Sono tuttavia anche le onde locali, generate su brevi fetches e quindi di altezza molto modesta, che riescono a penetrare senza particolare
attenuazione, fino nelle parti più interne del bacino, creando spesso un'agitazione caratterizzata da valori bassi ma da una certa turbolenza delle
acque.» (pag.19).
E' chiaro quindi che non si tratta di un progetto di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale, bensì di un progetto di ampliamento per
mettere in sicurezza solo gli ormeggi aggiuntivi.
- La storia del porto è tutta un susseguirsi di progetti per una sicurezza irraggiungibile, perché lo sfruttamento dello specchio d'acqua porta a
ormeggiare in zone al limite, e ad "accorgersi" successivamente che tali zone non sono sicure reclamando un adeguamento dei moli. Una volta ottenuto si
espandono ulteriormente gli ormeggi e il processo viene ripetuto.
Fino ad ora nessuna pianificazione ha posto un limite a questo processo.
- Lo "Studio di inserimento ambientale e paesaggistico" (A06) prevede «un elisoccorso» (pag.15), ignorando che già in un precedente
progetto lo stesso è stato rigettato in quanto collocato in una zona a rischio.
- Garanzie circa il completamento dei lavori
- L'Associazione Temporanea di Impresa proponente ha personalità giuridica autonoma ed autonomia patrimoniale e la responsabilità degli associati è
limitata.
Come intende il Comune cautelarsi di fronte alla possibilità che i lavori siano interrotti anzitempo o vengano completati in modo difforme dalle
indicazioni di progetto?
- Nel progetto non c'è nessuna sottoscrizione di impegni reali, né proposte di compartecipazione ai rischi.
- Il progetto non prende in considerazione l'ipotesi di un project financing che valorizzi adeguatamente la concessione di una parte importante del
territorio e garantisca da subito una partecipazione del Comune.
- Non viene affrontato il tema dei costi di manutenzione delle opere portuali e degli spazi ad uso pubblico, che graverebbero in misura notevole sul
Comune.
Non viene soprattutto garantito lo stato in cui le opere realizzate ritornerebbero di uso pubblico al termine della concessione, lasciando presumere
uno stato di degrado tale da richiedere investimenti aggiuntivi.
- Centro di talassoterapia
- L'edificio previsto dovrebbe essere realizzato in deroga al Piano Regolatore Generale, scaduto e in attesa del Piano Urbanistico Comunale: ciò
sarebbe possibile solo per opere di interesse pubblico, caratteristica che il Centro non presenta.
- Il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa e il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico classificano la zona come SU (Art.35 della
"Relazione generale" del PTCP), "Strutture Urbane qualificate".
Esse quindi «sono assoggettate al regime normativo di mantenimento in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono
dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significative della morfologia
urbana», «L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a
trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale», «Non sono
pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale
preesistente a cui esse rinviano.»
- Il molo di sottoflutto
- La "Relazione tecnica" (A02) prevede la «costruzione di un pontile fisso su pali infissi nel fondale, con inserita fra i pali una paratia di
palancole (o lastre in c.a.) fino alla profondità di 4 – 5 metri, con funzione di barriera per la limitazione della trasmissione del moto ondoso. Il
pontile è formato da un primo tratto di circa 50 metri con direzione 76 °N e un secondo tratto di circa 130 metri con direzione 130°N. Nel primo tratto
la paratia è interrotta per formare un varco di circa 20 m per favorire la circolazione idrica. Nel secondo tratto per limitare la riflessione sono
radicati due bracci con direzione 40° N, di lunghezza circa 35 metri cadauno, completi di paratia;» (pag.7).
Non sono forniti elementi per una valutazione ingegneristica di tale struttura, sottoposta ad un "effetto vela" particolarmente gravoso. Come
assicurare che, una volta avviato il progetto, non si renda necessario rafforzare la struttura con effetti invasivi sul paesaggio e sul regime
idraulico.
- La "Relazione tecnica" (A02) indica che «Per quanto riguarda la zona su Corso Marconi tra il molo e il Castello è prevista la realizzazione di
una banchina attraccabile su pali a due livelli appoggiata sulla scogliera esistente.
Detta struttura avrà la doppia funzione di banchina nella quota inferiore (+1,20 m s.l.m.) e di passeggiata nella quota superiore (+1,60 m
s.l.m.).» (pag.25).
Il fotomontaggio relativo (B26) evidenzia un abbassamento dell'attuale altezza degli scogli, con l'annullamento della loro funzione protettiva di
Corso Marconi a tutto beneficio dell'accessibilità alla banchina di nuova costruzione.
- Clausole contrattuali
- Progetti simili trovano in genere una giustificazione economica su orizzonti di 35/40 anni: perché chiedere una durata di 50 anni?
La concessione di 50 anni significa concedere ad un singolo soggetto il monopolio del cuore della città, andando a minare tutto il tessuto
commerciale che si è venuto a creare ed espropriando il Comune dell'autorità politica e amministrativa sulla parte più importante della Città,
privandolo delle leve per indirizzare il futuro.
Il concetto di patrimonio pubblico indisponibile, che non può essere venduto, viene aggirato aumentando la durata della concessione in misura tale da
restituire un'area non più in grado di produrre reddito e ormai degradata.
- L'investimento previsto
- L'investimento complessivo previsto è di 19.230.750 euro ("Calcolo sommario della spesa" A05), destinati quasi esclusivamente a opere nelle aree
richieste in concessione.
- L'importo previsto per canoni demaniali appare sottostimato rispetto all'estensione delle aree concesse, specie se rapportate alle limitazioni
d'uso richieste alla cittadinanza.
- E' evidente che sono stati adottati parametri cautelativi sia nel numero di ormeggi e box sia nei prezzi, lasciando presumere che nella realtà vi
sarebbe un aumento consistente del ricavato, che si tradurrebbe interamente in profitto (e che sarebbe più corretto portare in riduzione dell'orizzonte
temporale di 50 anni).