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    Attività del Comune

Contro i danni da movida due azioni verso il Comune
di Augusto Cirla

Il Sole-24Ore – 21 agosto 2023

Possibile chiamare in causa la Pa per avere risarcimenti e lo stop al rumore eccessivo - Va provato il nesso causale tra pregiudizio subito e azioni o omissioni dell'ente

Il privato cittadino disturbato dai rumori provocati dall'incontrollata vita notturna sulle strade pubbliche può agire anche nei confronti del Comune per ottenere tutela. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 14209 del 23 maggio scorso, ultima di una serie di pronunce di merito e anche di legittimità. In discussione vignetta 1 c'è infatti la lesione dei diritti alla salute e alla vita familiare e della proprietà, tutti beni costituzionalmente e convenzionalmente tutelati (articoli 32 e 42 Costituzione e articolo 8 Convenzione europea diritti dell'uomo).
Si sta parlando della "movida", fenomeno urbano e sociale caratterizzato da un'alta concentrazione di pubblici esercizi in una stessa strada, che diviene luogo di ritrovo di avventori che sostano all'interno e in prossimità dei locali e producono un rumore costante e diffuso.
La materia è regolata dall'articolo 844 del Codice civile, che detta un principio generale per cui il proprietario non può impedire i rumori o le immissioni di fumo e di odori derivanti dal fondo vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alle condizioni dei luoghi.

LA TUTELA CIVILE
Le direttive del Codice
L'articolo 844 del Codice civile non costituisce norma in bianco il cui contenuto è riempito dal rinvio ad altre fonti normative, ma investe direttamente il giudice della competenza a individuare il precetto sostanziale del caso concreto sulla base delle tre direttive dettate dall'articolo stesso, cioè la normale tollerabilità, le esigenze della produzione, le ragioni della proprietà ed, eventualmente, il preuso. Cassazione, ordinanza 2391 del 26 gennaio 2023

Le azioni
Resta ferma la responsabilità - anche penale - del gestore del locale, che ha l'obbligo giuridico di controllare che i comportamenti dei clienti non sfocino in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (Cassazione, sentenza 20927/2015).
Anche il Comune, però, può essere chiamato a risarcire il danno causato dalla movida ai cittadini residenti nelle zone interessate. Infatti, la pubblica amministrazione, al pari dei privati, è tenuta a osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e il generale principio in base al quale tutti sono tenuti a non ledere l'altrui sfera giuridica. In difetto, può scattare la condanna sia al risarcimento del danno (articoli 2043 e 2059 Codice civile) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive, sia a riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità.

LA TUTELA PENALE
Disturbo del riposo
Con riferimento all'illecito previsto dall'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), nel caso di esercizi commerciali aperti al pubblico, è riconosciuta in capo al titolare l'esistenza di una "posizione di garanzia" cui è correlato l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela; si configurano così gli elementi strutturali propri delle fattispecie omissive improprie, secondo cui risponde di un evento dannoso o pericoloso colui che abbia l'obbligo giuridico di impedirlo. Cassazione, sentenza 12555 del 27 marzo 2023

Presupposto della condanna è un'indagine volta a stabilire se il Comune abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per ciascuna zona, secondo la sua classificazione acustica e, in generale, per evitare o contenere gli altri effetti nocivi della movida attraverso l'accertamento del nesso causale tra i danni patiti dai privati e le azioni o le omissioni del Comune secondo i canoni generali dettati dall'articolo 2043 del Codice civile (Tribunale di Torino, sentenza 1261 del 13 marzo 2021).
I risarcimenti
La domanda risarcitoria non investe scelte e atti amministrativi della pubblica amministrazione, quindi la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. La domanda, infatti, non determina alcun intervento del giudice ordinario di conformazione del potere pubblico e, dunque, non esula dal perimetro dei limiti interni della giurisdizione, in quanto richiede solo la verifica della sussistenza o meno della responsabilità della Pa per aver causato un danno ingiusto al privato.

I RISARCIMENTI
Contro chi fare ricorso
La tutela dalle immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità si attua mediante due azioni: una risarcitoria e l'altra di risarcimento del danno in forma specifica. In questi casi, se l'immobile è in locazione, legittimati passivi dell'azione sono i proprietari (sia singolarmente che solidalmente) e il conduttore; rimane esclusa, per la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, l'ipotesi litisconsortile. Corte d'appello di Roma, sentenza 1537 del 2 marzo 2023

Quanto alla tutela reale che il privato può ottenere, la domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l'attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei a eliminare la situazione pregiudizievole. In altri termini, il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti (Cassazione, 20553/2017).

L'ORDINE DEL GIUDICE
L'intervento del Comune
La domanda del cittadino si fonda sul dover subire immissioni intollerabili provenienti da un bene pubblico in violazione dell'articolo 844 del Codice civile e sulla conseguente compromissione del proprio diritto costituzionalmente rilevante alla salute e alla salubrità acustica dell'ambiente in cui vive. Perché la Pa possa essere condannata a un fare necessario all'eliminazione delle immissioni occorre considerare la varietà dei casi concreti. Il giudice ordinario non può disporre di atti amministrativi, ma può ordinare al Comune di fare cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità. Corte d'appello di Torino, sentenza del 13 ottobre 2022
L'OBBLIGO
Eliminazione e risarcimenti
Il Comune è tenuto a far cessare le immissioni rumorose poste in essere dagli avventori di locali i quali, anche successivamente agli orari di chiusura, si intrattengano in strada e i cui schiamazzi e vociare superino la normale tollerabilità.
Il Comune è responsabile dei danni cagionati ai residenti nelle costruzioni vicine alla strada per non aver contenuto le intollerabili immissioni. Il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile, indipendente dal danno biologico, quando sia riferibile al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione trattandosi di diritto costituzionalmente garantito. Tribunale di Brescia, sentenza 2621 del 26 settembre 2017
LA PROVA
Non serve il danno biologico
L'accertata esposizione a immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione anche a prescindere da un vero e proprio danno biologico e la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni e sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita. Cassazione, ordinanza 11930 del 13 aprile 2022
I RISCHI
Integrità e salubrità ambientale
La pubblica amministrazione è tenuta ad attivarsi per far sì che il diritto all'integrità psico-fisica e alla salubrità ambientale, la cui tutela è di primaria importanza, non corra nel suo nucleo essenziale pericoli di compromissione. Cassazione, sentenza 23436 del 27 luglio 2022

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