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Ei fu…: il Parco di Portofino

Addio, dunque, alla tutela ambientale favorita da un Parco ampio: il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, si è allineato a carta quanto voluto dal Presidente della Regione Giovanni Toti. Lo stabilisce chiaramente il decreto 10 ottobre 2023 (Gazzetta Ufficiale n.246 del 20 ottobre 2023).

Perimetrazione e zonizzazione provvisorie del Parco nazionale di Portofino.

Vista in particolare la richiesta della Regione Liguria da ultima pervenuta in data 26 settembre u.s. prot. n. 1332766 con la quale è stata formulata una proposta di perimetrazione provvisoria che include altresì una zona contigua relativa a porzioni del territorio dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli e Rapallo;

Ritenuto di poter applicare alla perimetrazione provvisoria di cui al presente decreto la pertinente zonazione come inclusa nella proposta trasmessa dal presidente della Regione Liguria con nota prot. n. 389710 del 17 maggio 2023;
Considerato che la perimetrazione e la zonizzazione provvisorie restano in vigore sino all'istituzione definitiva del parco nazionale che dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:
Art. 1. Perimetrazione provvisoria
1. Il territorio delimitato, come evidenziato alla planimetria riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, è individuato come zona d'importanza naturalistica e costituisce delimitazione provvisoria, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del Parco nazionale di Portofino di cui all'art. 34, comma 1, lettera f - ter ) della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 2. Zonizzazione
1. Il territorio di cui all'art. 1, così come indicato nella cartografia riportata nell'allegato A, è suddiviso nelle seguenti zone al fine di individuare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 34, comma 3:
zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con inesistente o minimo grado di antropizzazione;
zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;
zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.
Art. 3. Istituzione del Comitato di gestione provvisoria

Art. 4. Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

Art. 5. Divieti generali francobollo

Art. 6. Divieti in zona 1

Art. 7. Divieti in zona 2

Art. 8. Regime autorizzativo generale


Art. 9. Regime autorizzativo in zona 1

Art. 10. Regime autorizzativo in zona 2

Art. 11. Regime autorizzativo in zona 3

Art. 12. Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

Art. 13. Gestione provvisoria
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 34, comma 1, lettera f -ter ) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'individuazione del relativo Ente parco nazionale ai sensi dell'art. 9 della citata legge quadro, la gestione provvisoria dei territori di cui all'Allegato A è affidata al Comitato di gestione provvisoria di cui all'art. 3, istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto sono affidate al Comitato di cui al precedente comma 1, che esercita le funzioni previste dall'art. 9, commi 8 e 11 -bis della legge n. 394/1991.
3. Il comitato, qualora necessario, può avvalersi per le istruttorie tecniche del supporto di ISPRA, nonché delle strutture dell'Ente parco regionale di Portofino, che fino all'istituzione del parco nazionale continua ad esercitare le sue funzioni.
4. Nelle zone 1 e 2, nel periodo di gestione provvisoria, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comitato di gestione provvisoria a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici tecnici comunali territorialmente competenti per la richiesta; l'istruttoria degli uffici comunali tiene conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto.
5. Nelle zone 3, nel periodo di gestione provvisoria e fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 11 dal presente decreto, le autorizzazioni sono rilasciate dai comuni che, contestualmente, provvedono a darne comunicazione al Comitato di gestione provvisoria; in caso di non conformità, il comitato di gestione annulla il provvedimento autorizzatorio o indica ulteriori prescrizioni ed indicazioni entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 14. Sorveglianza
1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto è affidata al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonché all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.
Art. 15. Norme transitorie relative all'inclusione dell'area marina protetta di Portofino
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino emanato a seguito della conclusione della fase istruttoria prevista dall'art. 8, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, includerà il perimetro dell'area marina protetta di Portofino, istituita con decreto 26 aprile 1999 recante «Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino».
2. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la perimetrazione e zonizzazione provvisorie del parco nazionale rimangono vigenti secondo quanto previsto dal decreto 26 aprile 1999 di «Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino», fermo restando che nel corso del procedimento di istituzione del parco nazionale potrà essere valutato l'aggiornamento del perimetro dell'area marina protetta e della relativa regolamentazione.
3. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 ed in applicazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la gestione dell'area marina protetta di Portofino rimane affidata all'apposito consorzio di gestione istituto con decreto 22 giugno 1999.
Art. 16. Annullamento e sostituzione
1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 332 del 6 agosto 2021 e annulla il decreto ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021.
Art. 17. Pubblicazione
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In un colpo solo il ministro ha risposto alle interrogazioni che gli erano state sottoposte:

  • il 17 luglio dalla vicepresidente del gruppo PD alla Camera Valentina Ghio (5/01127)
  • il 5 settembre da Luca Pastorino, di +Europa (4/01504)
  • l'11 settembre da Angelo Bonelli, del gruppo Alleanza verdi e Sinistra (5/01279)
  • il 27 settembre ancora da Valentina Ghio (4/01632)

Ha risposto negativamente anche al Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino1, ai sindaci2 e ai cittadini che chiedevano di far parte del Parco, così come aveva stabilito una precedente "sentenza del Consiglio di Stato".
Aveva affermato l'architetto Selena Candia, Consigliera regionale in Liguria (Europa verde – Sansa): "Le norme di un parco danno una visione unitaria per la salvaguardia del territorio, applicarle a macchia di leopardo è un controsenso. Portofino è conosciuta per la sua bellezza proprio perché è stata preservata da norme restrittive. Chi ci governa invece è interessato solamente ai favori politici, per curare gli interessi personali e dei partiti, in questo caso la Lega. E' la stessa logica che ha minato la possibilità di avere un Parco nazionale esteso a tanti Comuni: favorire i cacciatori tanto cari alla Lega ha impedito di creare opportunità per i giovani che sarebbero arrivate grazie a finanziamenti, attività agricole e turistiche".
Il rischio, ovviamente negato dalla maggioranza di Toti, è il consumo di suolo in una delle più belle aree della Liguria che oggi ha solo il 12% di aree protette.
Nella sua interrogazione Valentina Ghio chiarisce "in caso di accoglimento della proposta della regione Liguria si creerebbe una nuova area protetta la cui superficie sarebbe di circa mille ettari, contro una media nazionale di territorio protetto per singolo parco di circa 68 mila ettari, e a fronte del fatto che il più piccolo parco nazionale, quello delle Cinque Terre, ha un'estensione di 3.850 ettari".

La proposta della Regione è stata accolta… e continuano a chiamarlo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza!

allegato Allegato A

1 Che il 19 agosto aveva inviato una lettera aperta al Ministro (vedi articolo "Parco di Portofino: le associazioni ambientaliste")
2 Vedi articolo "Parco di Portofino allargato a undici Comuni: ecco i sindaci favorevoli e quelli che dicono no"

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