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    Attività del Comune

L'è mêgio o pöco che o niente

In altri termini "chi si accontenta gode": vale la pena ricordare questo vecchio proverbio a proposito delle prossime consultazioni comunali. Da tenere presente in foto ogni occasione, ma ancor più se si pensa al peso che ha un consigliere di maggioranza rispetto a uno di minoranza.
La Legge n.81 del 25 marzo 1993 "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"1 ha privilegiato la governabilità degli enti piuttosto che la rappresentanza di tutte le istanze del territorio: per questo ha puntato sulla personalizzazione della politica amministrativa.
Ciò porta all'irrilevanza dei consiglieri di minoranza, considerati spesso un ostacolo e non uno stimolo all'efficacia dell'azione amministrativa. Essi devono, tra l'altro, confrontarsi con un esecutivo che può disporre dell'intera struttura dell'ente e la possibilità di sfruttare lo spoil system2, mentre loro hanno un limitato supporto tecnico nella comprensione degli atti complessi.
Ecco allora che è più conveniente accettare qualche compromesso, a livello di programma o personale, pur di conquistare la maggioranza: una considerazione forse più spontanea per certe coalizioni, meno per altre.
In molti casi si tratta di soprassedere a storie passate, anche perché alla fine la scoperta di mancati accordi pur in presenza di programmi simili porterebbe a un giudizio impietoso degli elettori.

Per Santa Margherita3 il sistema maggioritario secco attribuisce un premio di maggioranza alla lista del candidato sindaco che è risultato eletto, premio che consiste nell'attribuzione di 2/3 dei seggi in consiglio. Nel nostro caso il Consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri: la maggioranza si trova quindi con otto consiglieri più il sindaco, le minoranze con quattro consiglieri in tutto.
La situazione è aggravata dal fatto di contare meno di 15.000 abitanti: in tal caso infatti l’art.39 della Legge n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)4 "Presidenza dei consigli comunali e provinciali" non richiede la nomina di un Presidente del consiglio, le cui funzioni sono svolte dal sindaco.
Il sindaco, forte della sua maggioranza, costituisce così un organo monocratico poco diverso dalla figura del podestà di epoca fascista… alla faccia degli organi collegiali vantati dalla democrazia.

Riassumendo: le forze che non trovano un accordo, pur avendo obiettivi comuni, si assumono una grossa responsabilità nei confronti dei propri elettori. Cinque anni fa è stato così, si ripeterà ancora?


1 G.U. n.72 del 27/3/93, suppl. n.32
2 Possibilità di scegliere figure di vertice quali segretari comunali, direttori di aziende partecipate, …
3 Meno di 10.000 abitanti. Si applicano: Legge n.191 del 23 dicembre 2009 (Legge finanziaria – art.2, comma 184 – G.U. n.302 del 30/12/09, suppl. n.243/L), Legge n.42 del 26 marzo 2010 (G.U. n.72 del 27/3/10), Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011 (G.U. n.188 del 13/8/11)
4 G.U. n.254 del 30/10/2000, suppl. n.177/L

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