Studio Cataldi – 27 ottobre 2023
La Cassazione si pronuncia sulle sanzioni applicate ai condomini e all'amministratore per la gestione della raccolta differenziata
Sanzioni gestione contenitori raccolta differenziata
Con ordinanza n. 29427/2023 la Cassazione si è pronunciata sulle sanzioni applicate ai condomini e all'amministratore che non hanno rispettato gli obblighi di
custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata.
La vicenda ha preso impulso dalla sentenza n. 4711/2020 emessa dal Tribunale civile di Roma, con cui veniva confermata la sanzione amministrativa applicata a
dei condomini e all'amministratore condominiale per violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale applicato, recanti la disciplina per la gestione dei
rifiuti urbani.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, con cui, tra i vari motivi di impugnazione, veniva contestato l'obbligo di
custodia del condominio dei contenitori per i rifiuti condominiali, nonché il fatto che la sanzione era stata applicata sulla base di un'impropria responsabilità
oggettiva.
Principio di legalità in tema di sanzioni amministrative
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 1 della legge 689/1981, stabilendo che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", introduce anche per tali sanzioni (come avviene per quelle penali) il principio di
legalità, che nella specie si esplica attraverso la previsione di una riserva di legge "relativa".
Ciò premesso, l'art. 14, comma 7, del regolamento comunale in esame prevede che gli utenti o l'amministratore del condominio sono obbligati a custodire,
mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all'utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a
ciò destinati.
In ragione del quadro normativo sopra rappresentato, la Suprema Corte ha evidenziato che il regolamento comunale, in quanto fonte normativa secondaria, ha
indebitamente derogato alla riserva di legge "relativa" contenuta all'art. 1, posto che, in base al sistema delle fonti normative, solo una legge di rango primario
può introdurre e disciplinare sanzioni di natura amministrativa.
La Corte ha dunque affermato che nel caso di specie "la fonte attributiva del potere regolamentare dei Comuni nella materia della gestione dei rifiuti urbani
nell'anno di entrata in vigore del regolamento del Comune (in questione) era l'art. 21 del lgs. n. 22 del 1997. Tale norma, tuttavia, non contemplava la
possibilità, né direttamente né indirettamente, nell'ambito della raccolta differenziata di cui alla lettera c) di introdurre una sanzione per la violazione
dell'obbligo degli utenti o dell'amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò
destinati i contenitori loro assegnati."
In ragione dei principi generali sopra esplicitati, il Giudice di legittimità ha dunque statuito che l'atto sanzionatorio non trovi copertura legislativa.
La responsabilità solidale dell'amministratore condominiale
Passando all'esame della posizione dell'amministratore condominiale, sanzionato in solido con i condomini con il medesimo atto amministrativo, per aver violato
il regolamento comunale in tema di gestione dei rifiuti urbani, la Corte ha rilevato che "l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i
singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta
differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri,
omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei
beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale".
Nessuna sanzione per amministratore e condomini
In ragione di quanto sopra riferito, il giudice di legittimità ha dunque deciso sul ricorso proposto e, previa disapplicazione del regolamento comunale in
esame, limitatamente alle disposizioni che sanzionano con una somma di denaro la condotta degli utenti e dell'amministrazione condominiale che non rispettino gli
obblighi di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, accogliendo le doglianze dei
ricorrenti ed annullando gli atti con i quali sono state comminiate le sanzioni contestate.