Il Sole-24 Ore – 7 giugno 2010
Introdotta la facoltà di indicare il tipo di alimentazione degli animali
L'Italia si allinea alle norme europee sulle uova e con la legge comunitaria 2009 manda in soffitta le vecchie regole sulla commercializzazione
introducendo procedure più snelle per i centri d'imballaggio ed etichette più trasparenti a vantaggio dei consumatori.
Vengono così cancellate le leggi 491/1971 e 137/1991 che prevedevano un balzello a carico degli imprenditori per ogni uovo confezionato. «Ormai
non è più una tassa esosa a carico delle aziende - spiega il direttore generale dell'Unione nazionali avicoltori (Una), Rita Pasquarelli -. Si tratta di
poche centinaia di euro per impianto che però comportano un aggravio di scartoffie da compilare per non incappare in sanzioni che arrivano fino al ritiro
della licenza».
La soppressione della tassa pone fine a una «grave disparità» di trattamento tra i produttori italiani di uova da consumo rispetto ai
partner europei. E, come sottolinea anche il ministero delle Politiche agricole, «viene ripristinata una parità di concorrenza all'interno del
mercato unico rendendo il prodotto made in Italy meno caro rispetto alle uova prodotte negli altri paesi Ue».
Lo stesso provvedimento interviene anche sulla commercializzazione delle uova da cova. «Anche in questo caso - sottolinea Pasquarelli - sono
stati semplificati gli adempimenti». In sostanza viene rimosso l'obbligo di apporre la scritta «cova» sulle uova destinate
all'incubatoio che non entrano nel circuito alimentare.
«Per rendere operativa la misura ed evitare una doppia marchiatura delle uova - spiega il direttore dell'Una - occorrerà però attendere un
decreto ministeriale di abrogazione della legge 356/1966 che attualmente disciplina la materia».
Di interesse per i consumatori e per gli addetti ai controlli commerciali sono le disposizioni sulle etichette, peraltro già in vigore dal 2004 ma
ora risistemate organicamente. Viene ribadito, infatti, che «le uova devono essere ritirate dal commercio sette giorni prima del termine minimo di
conservazione indicato sull'imballaggio».
L'indicazione della quantità netta del prodotto, inoltre, può essere espressa indifferentemente sia in peso che in numero di uova. Obbligatorie sugli
imballaggi e sulle singole uova l'indicazione del sistema di allevamento (biologico, all'aperto, a terra, in gabbia) e la sigla del codice di
allevamento. La nuova normativa prevede ora anche la possibilità di inserire diciture facoltative sull'origine del prodotto e sul tipo di alimentazione
degli animali.
Si ricorda infine che le uova scadono 28 giorni dopo la deposizione: sulla confezione, tuttavia, è indicata direttamente la data di scadenza. Quanto
all'uso della dicitura «extra», i centri di imballaggio possono apporre sull'etichetta la dicitura «extra» o «extra
fresche», a condizione che sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile la data di deposizione e il termine di nove giorni dalla
predetta data di deposizione.
La data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e può essere apposta direttamente dal produttore. Dopo tale periodo, le uova debbono
essere ritirate dagli scaffali di vendita al pubblico oppure deve essere rimossa la dicitura «extra».
Nel 2009 sono state prodotte in Italia circa 13 miliardi di uova, l'1% in più rispetto al 2008 con un consumo medio per abitante (diretto o tramite
preparazioni alimentari) di 215 unità (218 nel 2008, -0,69%).