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Lo Statuto del Comune
Il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale
Organi collegiali
Nell'odierno diritto italiano il Comune è un ente pubblico territoriale che
rappresenta la propria comunità curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo,
con funzioni amministrative nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo
del territorio, dello sviluppo economico.
Organi del Comune sono:
- il Consiglio comunale (organo collegiale eletto ogni cinque anni a suffragio
universale) con funzione deliberante (nei comuni con popolazione superiore a
10 mila abitanti il Consiglio comunale è composto dal sindaco e da 20 membri
- la Giunta (organo collegiale esecutivo)
- il Sindaco (organo individuale), che presiede la giunta. Viene eletto direttamente
dai cittadini residenti nel Comune.
Capo dell'amministrazione del Comune, che rappresenta ufficialmente sia nei
rapporti con gli altri enti (come la Provincia, la Regione o il governo dello
Stato), sia in una serie di attività pratiche, come la stipulazione di
contratti o una causa giudiziaria.
Ufficiale di governo, vigila sull'ordine pubblico nel territorio comunale,
emana provvedimenti in materia di igiene, tiene i registri dello stato civile,
coordina gli uffici elettorali, può emanare ordinanze riguardanti la sicurezza.
Dirige inoltre gli uffici del Comune, rilascia licenze edilizie e commerciali,
certificazioni e documenti ai residenti.
Eletto dai cittadini con voto diretto dopo la riforma del 1993, il Sindaco
sceglie gli assessori (da 2 a 8, anche tra esterni al Consiglio comunale) che
formano la Giunta, l'organo esecutivo del comune, che egli presiede e coordina.
Sindaco e Giunta sono soggetti al controllo del Consiglio Comunale, al quale spetta il
potere politico di indirizzo dell'attività comunale per mezzo di delibere o
provvedimenti liberamente adottati nel rispetto delle competenze e dei limiti fissati
dalle leggi dello Stato.
L'importanza delle autonomie locali (comuni e province) è richiamata dai principi
fondamentali della Costituzione, dove si afferma che "la Repubblica riconosce e
promuove le autonomie locali" (art. 5).
Alla luce di questo solenne riconoscimento i comuni appaiono non solo strutture
amministrative decentrate a composizione elettiva, ma enti dotati di una propria
rappresentatività democratica e, per il cittadino, nuove dimensioni di appartenenza.
L'impegno a promuovere le autonomie locali e a perseguirne il rafforzamento
costituisce un criterio-guida per lo sviluppo dell'ordinamento statale. In questa
direzione si è mossa la riforma degli enti locali attuata con una legge del 1990, poi
modificata nel 1993, che ha riconosciuto ai comuni l'autonomia statutaria, ossia la
potestà di adottare con deliberazione dei rispettivi consigli un proprio statuto che
determini le attribuzioni degli organi, il funzionamento degli uffici e dei servizi
pubblici, le forme di decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni.
La legge del 1990 ha definito inoltre gli organi di governo, identificati in
un'assemblea elettiva (consiglio), in un collegio esecutivo (giunta) e in un organo
monocratico (sindaco); quella del 1993 ha invece accentuato i poteri del sindaco,
prevedendo la sua elezione a suffragio universale diretto.
In tema di finanza locale la riforma ha riconosciuto agli enti locali autonomia
finanziaria e impositiva.
Nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica il sistema elettorale maggioritario
plurinominale e vince le elezioni il candidato sindaco che ottiene il maggior numero
di voti; solo in caso di parità si procede a un ballottaggio, cioè a un secondo voto
per scegliere tra i due candidati che hanno preso il maggior numero di voti.
La lista che ha riportato la maggioranza relativa dei voti si aggiudica un "premio"
(il "premio di maggioranza"), cioè un numero di seggi superiore a quello proporzionale
al risultato conseguito: il 60% dei seggi del Consiglio comunale viene attribuito alle
liste che sostengono il sindaco eletto o sono a esso collegate, il rimanente è
assegnato in base al sistema proporzionale, cioè in proporzione ai voti ottenuti.
In generale, i sistemi maggioritari incoraggiano il raggruppamento delle forze
politiche in due grandi partiti o coalizioni di partiti e favoriscono la formazione di
maggioranze di governo più compatte e stabili.
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